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Sociale a Roma 21 febbraio 2021 art. 32 Cost: diritto alla salute Un’analisi giuridico-sociale sul discusso art.32 Cost. Non se ne esce. Da cosa?
Dal dibattito che investe i giuristi italiani. Il motivo scatenante è, a ormai un anno dall’inizio dell’emergenza
sanitaria nazionale, l’articolo 32 della Costituzione: il diritto alla salute. Subito il testo, prima di
ogni considerazione: “ la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana”. Il cuore del dibattito,
che offre importanti spunti di riflessione, fondamentali e all’origine di ogni
seria discussione, critica e quindi analitica, esente da giudizi di parte, è
nelle ultime due righe. L’inizio è chiaro: l’ambito di tutela costituzionale in
ambito sanitario comprende senza dubbio il cittadino come individuo e membro
della collettività. Non solo: cure gratuite agli indigenti. La garanzia
costituzionale su questo è limpida, indiscutibile. Poi, le ultime due righe.
In antitesi l’una con l’altra o convergenti? Su questo il diritto si divide.
Penultima riga: nessun cittadino può ricevere un trattamento sanitario contro la
sua volontà, se non per vincolo di legge. Anche qui, secondo noi, le misure
prese a tutela dell’emergenza sanitaria nazionale non travalicano la garanzia
costituzionale, perché se è vero da un lato che il coattivo trattamento
sanitario è evidente e si traduce nell’obbligatorietà ad esempio nell’uso
coercitivo della mascherina medica per tutti o nel divieto di spostamento da
una Regione all’altra in base alla “colorazione” della stessa, dall’altro lato
è altrettanto vero che rientra e risponde alla “disposizione di legge” prevista dall’articolo in questione. Perché,
ovviamente, le disposizioni di legge nel caso in questione sono giustificate
dall’emergenza sanitaria nazionale. Per cui, nulla che vada oltre la
Costituzione. Ultima riga, fondamentale:
in nessun caso tali disposizioni devono violare i limiti della persona umana.
Le ultime quattro parole cambiano tutto, o forse no. Ed è qui che prende vita
il dibattito giuridico-sociale. Cosa intendevano i padri costituenti per “limiti imposti dal rispetto della persona
umana” ? Come possiamo definire e quantificare i confini entro i quali si
esprime e manifesta tutta la sfera prettamente umana di ognuno di noi? Chi
stabilisce che i confini umani e intimi di una ragazza che vive sola in una
Regione “arancione” del Paese non siano stati violati nel non permetterle di andare
in un’altra Regione dai suoi genitori? Magari chissà, per assisterli in
condizioni precarie di salute o semplicemente perché i suoi “limiti di persona
umana” includono il voler stare con loro nei tempi e modi previsti dal suo
essere umano in quanto tale e garantiti dalla Costituzione nel suo essere
cittadina italiana? La nostra risposta, in questo caso, è che c’è una
violazione costituzionale evidente. Come abbiamo visto, il
dibattito sull’articolo 32 può avere vari risvolti se visto da diverse angolature.
Noi crediamo che ogni tentativo di discussione, inteso come confronto serio e
critico, vada incentivato invece di essere insabbiato. Semplicemente perché
produce idee e ragionamenti diversi e quindi arricchimento personale e
collettivo. E poi, dovrebbe essere il
sale della democrazia, che ha nella partecipazione di idee diverse il suo
fondamento primo. La speranza è che, prima
o poi, si torni a discutere anche di altro. Perché tutti noi, chi più
chi meno, non ne possiamo davvero più.
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